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Dott. Andrea Carpanini
09-01-2017
PROROGA ESENZIONE PER LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI
A partire dal 1 agosto 2009 e fino al 31 dicembre 2017 sono esenti dal pagamento del ticket per le visite/esami specialistici e i farmaci di fascia A le persone residenti in Emilia-Romagna disoccupate (e loro familiari a carico) che hanno perso il lavoro dopo il 1° ottobre 2008, o si trovano in cassa integrazione straordinaria, ordinaria o in deroga, in mobilità o con contratto di solidarietà, il cui reddito è inferiore ai tetti massimi stabiliti.

A partire dal 1 agosto 2009 e fino al 31 dicembre 2017 sono esenti dal pagamento del ticket per le visite/esami specialistici e i farmaci di fascia A le persone residenti in Emilia-Romagna disoccupate (e loro familiari a carico) che hanno perso il lavoro dopo il 1° ottobre 2008, o si trovano in cassa integrazione straordinaria, ordinaria o in deroga, in mobilità o con contratto di solidarietà, il cui reddito è inferiore ai tetti massimi stabiliti.

Oltre all’esenzione dal pagamento del ticket, le famiglie emiliano-romagnole in situazione di estremo disagio individuate o in carico ai Servizi sociali dei Comuni possono usufruire della distribuzione diretta di farmaci in fascia C da parte delle farmacie delle Aziende sanitarie.

Sia l’esenzione ticket per lavoratori che hanno perso l’occupazione che la distribuzione diretta dei farmaci fanno parte delle misure anticrisi, introdotte dalla Regione Emilia-Romagna il 1° agosto 2009.

Il cittadino disoccupato per avere questa esenzione:
- deve avere perso dopo il 1/10/2008 un lavoro alle dipendenze o un lavoro autonomo (non un lavoro a tempo determinato, né per dimissioni spontanee)
- non esiste soglia di reddito (deve essere un lavoratore privo di impiego che ha rilasciato la DID o ha un percorso di politiche attive al Centro per l’impiego).

La persona deve possedere i requisiti per fruire di questa esenzione al momento della prescrizione della prestazione sanitaria e l’esenzione E99 deve essere indicata nella ricetta.

Dal mese di maggio 2015 è stato approvato il nuovo percorso semplificato per ottenere l’esenzione:
- il cittadino in possesso dei requisiti presenta la propria autocertificazione allo sportello Ausl: una autocertificazione per ogni persona esente, compresi i familiari a carico
- l’esenzione è registrata dall’Ausl nel sistema anagrafico sanitario, è valida fino alla fine dell’anno e viene inserita in automatico in tutte le ricette.

Il modulo di autocertificazione è disponibile nella pagina sulle esenzioni ticket del portale ERsalute.

 

Nota Bene: Ai sensi del D.Lgs 150/15 (job acts) non è più richiesto di recarsi al centro per l’impiego per richiedere lo stato di disoccupazione (che deve essere autodichiarato). Lo stato di disoccupazione e la DID (Dichiarazione di immediata disponibilità) devono essere autodichiarati nello stesso modulo di autocertificazione per il rilascio dell’esenzione.

Per sapere quali sono gli sportelli Ausl a cui va presentata l’autocertificazione: cerca di seguito nel riquadro “dove rivolgersi”.

L’autocertificazione di dati non veri è perseguibile penalmente in base all’art 76 del DPR 445/2000.

E’ possibile che, oltre ai requisiti per l’esenzione E99 regionale per i lavoratori colpiti dalla crisi, la persona disoccupata sia in possesso anche dei requisiti per fruire dell’esenzione E02 nazionale in base al reddito. In questo caso il cittadino potrà scegliere di quale esenzione fruire.
Per un confronto tra le due esenzioni si può consultare la tabella C14 nel documento di domande e risposte sull’esenzione ticket in base al reddito.

Per ulteriori informazioni sulle esenzioni dal ticket e sui tetti massimi di reddito telefonare al numero verde gratuito del Servizio sanitario regionale 800 033033, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17,30; il sabato e i prefestivi dalle 8,30 alle 13,30.

 

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