
Sono esenti:
1) I bambini di età inferiore a 6 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo LORDO riferito all’anno precedente non superiore ad € 36.151,98.
2) I cittadini di età superiore a 65 anni con reddito complessivo familiare LORDO riferito all’anno precedente non superiore ad € 36.151,98. L’esenzione è personale e non può essere estesa ai familiari a carico.
3) I cittadini titolari di assegno sociale L’esenzione è estesa ai familiari a carico.
4) i cittadini di età superiore ai 60 anni titolari di pensione al minimo, aventi un reddito LORDO complessivo riferito all’anno precedente non superiore ad € 8.263,31, incrementato ad € 11.362,05 in presenza del coniuge a carico + € 516,46 per ogni figlio a carico. L’esenzione è estesa ai familiari a carico.
5) Soggetti disoccupati iscritti ai Centri per l’impiego,( ex uffici di Collocamento) maggiori di 14 anni (non in cerca di prima occupazione) che hanno perduto una precedente occupazione regolare alle dipendenze , purchè appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito LORDO complessivo riferito all’anno precedente non superiore ad € 8.263,31, incrementato ad € 11.362,05 in presenza del coniuge a carico + € 516,46 per ogni figlio a carico. L’esenzione è estesa ai familiari a carico.
SPECIFICHE
COSA SI INTENDE PER NUCLEO FAMILIARE
Fanno parte del NUCLEO FAMILIARE rilevante ai fini fiscali il dichiarante, il coniuge, i figli e altri soggetti a carico, anche se non presenti nello stato di famiglia del dichiarante. Il coniuge anche se presenta autonomamente la dichiarazione dei redditi, si intende sempre componente del nucleo familiare purchè non sia legalmente ed effettivamente separato.
Il reddito dei conviventi more uxorio (“i non sposati”) non si sommano a quelli del nucleo familiare in cui vivono e neppure tra di loro.
COSA SI INTENDE PER REDDITO COMPLESSIVO AI FINI FISCALI
Per REDDITO COMPLESSIVO FISCALE ai fini dell’esenzione è necessario prendere in considerazione il reddito complessivo ( da dichiarazione dei redditi o da CUD se unico reddito) del nucleo familiare, riferito all’anno precedente. Esso è dato dalla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo, quindi da intendersi come risulta dalla dichiarazione dei redditi riferita all’anno precedente e prodotta ai fini IRPEF (modelli CUD/730/UNICO).
COSA SI INTENDE PER FAMILIARI A CARICO
Per FAMILIARI A CARICO si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro). Possono essere:
- Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
- I figli senza limiti di età anche se non conviventi o residenti all’estero purchè non superino i 2.840,51 € di reddito
- Altri familiari conviventi (genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli, sorelle, nipoti ) anche se non presenti nello stato di famiglia del dichiarante.
- CITTADINI TITOLARI DI ASSEGNO SOCIALE
- Il reddito non incide sul diritto che è dato dalla semplice titolarità dell’assegno sociale.
- CITTADINI TITOLARI DI PENSIONE INTEGRATA AL MINIMO
- Al superamento dei 65 anni di età, tali cittadini continuano ad avere diritto alla esenzione e tale diritto rimane esteso ai familiari a carico, alle stesse condizioni di reddito ( € 8.263,31….) definite nel momento in cui superano i 60 anni.
- DISOCCUPATI
- In relazione alla” perdita dell’occupazione regolare alle dipendenze” non interessa se sia dovuta al fatto che il cittadino sia stato licenziato o si sia licenziato.
· Considerata la difficoltà che a volte si presenta poiché il cittadino non riesce a comprendere se la sua pensione è “ Integrata al minimo contributivo” lo si può informare che per poter essere certo della titolarità di “ pensione integrata al minimo” potrà controllare il modello O/Bis- M allegato al CUD annuale dove in basso è riportata tale definizione.
· MINORI DI 6 ANNI FIGLI DI GENITORI NON SPOSATI O SEPARATI
I redditi da prendere in considerazione sono quelli del genitore che ha in carico il figlio ai fini fiscali e cioè usufruisce delle detrazioni fiscali per intero; nel caso in cui il minore sia in carico ad entrambi i genitori, poiché entrambi usufruiscono della detrazione fiscale al 50%, i redditi da prendere in considerazione sono la somma di quelli di tutti e due i genitori.